Documento 26.08.2016
Parte V - Altri giudizi ad istanza di parte
Titolo I - Altri giudizi ad istanza di parte
Capo I - Disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte
1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 36, è depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.
3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di novanta giorni . 162
Comma modificato dall'art. 78, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di di sessanta giorni.».
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