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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte VI - Impugnazioni

Titolo I - Rimedi contro le decisioni

Capo I - Rimedi contro le decisioni - disposizioni generali

Art. 177 - Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione.

3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilità di queste ultime.

4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.

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