Documento 26.08.2016
Parte VI - Impugnazioni
Titolo I - Rimedi contro le decisioni
Capo I - Rimedi contro le decisioni - disposizioni generali
1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio.
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