Documento 26.08.2016
Parte VI - Impugnazioni
Titolo I - Rimedi contro le decisioni
Capo II - Appello
1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. 177
Comma modificato dall'art. 85, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.».
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