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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte VI - Impugnazioni

Titolo I - Rimedi contro le decisioni

Capo III - Opposizione del terzo

Art. 201 - Forma della domanda e procedimento

1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell'articolo 200, comma 2, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

3. L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito , nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata. 179

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente

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