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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte VII - Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione

Titolo I - Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione

Capo II - Esecuzione delle sentenze di condanna

Art. 215 - Recupero del credito erariale in via amministrativa

1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.

2. Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito, alla quale l'ufficio o l'ente erogatore dà esecuzione immediata.

3. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito erariale può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

4. Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio indicata dall'ufficio di cui all'articolo 214, comma 1.

5. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determ

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