Documento 26.08.2016
Titolo I - Disposizioni generali
Capo II - Degli ausiliari del giudice
Sezione I - Dei consulenti tecnici del giudice
1. Il presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.
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