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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile. Norme di attuazione (Allegato 2 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Titolo III - Della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze

Capo III - Dell'istruzione in corso di giudizio

Art. 13 - Notificazione dell'ordinanza di esibizione

1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

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