Documento 26.08.2016
Titolo III - Della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze
Capo IV - Della decisione
1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
2. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
3. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 101, comma 6, del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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