Risoluzione Agenzia delle Entrate 04.08.2016, n. 68
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - servizi scolastici integrativi - detraibilità della spesa - art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.
Esposizione del quesito
L'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR, prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
L'istante, anche a seguito dei chiarimenti forniti sul punto con circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, chiede se siano detraibili, ai sensi della predetta norma, le spese di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché le spese relative ai seguenti servizi scolastici integrativi: assistenza al pasto, pre-scuola, post-scuola, trasporto scolastico.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante non prospetta alcuna soluzione.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ha riformulato le disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione ed in particolare ha modificato la lett. e) del comma 1 dell'art. 15 - lettera successivamente sostituita anche dall'art. 1, comma 954, lett. b), della legge n. 208 del 2015 -, ed ha inserito, nel medesimo articolo 15, la nuova lettera e-bis).
A seguito di tali modifiche, la lettera e), che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria, mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
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