Legge 04.08.2016, 163
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».
2. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «agli articoli 11, 21, 33 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 21, 33 e 35»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
3. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «27 settembre»;
b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
c) al comma 2, lettera d), le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno»;
d) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)».
4. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono app
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