Legge 04.08.2016, 163
1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo e al secondo periodo, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio»;
2) al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;
b) al comma 3:
1) al secondo periodo, le parole da: «dopo il termine di scadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo»;
2) al quarto periodo, le parole da: «le nuove o maggiori spese» fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: «le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)».
3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione
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