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Legge 04.08.2016, 163

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. (G.U. 25.08.2016, n. 198)

Art. 4 - Classificazione delle spese

1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

2) alla lettera b), la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».

2. All'articolo 25-bis, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo».

3. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)»;

b) il comma 7 è abrogato.

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