Legge 04.08.2016, 163
1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
2) alla lettera b), la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».
2. All'articolo 25-bis, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo».
3. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)»;
b) il comma 7 è abrogato.
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