Legge 04.08.2016, 163
1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti»;
c) dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:
«4-septies. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.
4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».
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