Legge 04.08.2016, 163
1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole da: «nei limiti dei pertinenti stanziamenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile»;
b) al comma 7, le parole: «, di tale piano viene data pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica».
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