CCNI MIUR 08.04.2016
Titolo I - Personale docente
1. Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" e "d" del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia pe
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