CCNI MIUR 08.04.2016
Titolo I - Personale docente
1. I posti di sostegno possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso dall'aspirante. Ove l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, ciascuna preferenza verrà esaminata, nell'ordine espresso dal docente, per tutte le tipologie di sostegno richiedibili. Per ciascuna preferenza le tipologie di sostegno verranno esaminate graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando nell'ordine prescelto le apposite caselle numerate del modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito.
2. In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 25 e 26 per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria di I grado titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l'accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso. Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l'ordine prescelto (cattedre, sostegno)
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