CCNI MIUR 08.04.2016
Titolo I - Personale docente
1. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'articolo 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello - all'ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dall'OM.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo.
5. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo dell'ufficio territorialmente competente alla data prevista dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola.
6. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, ai fini del passaggio al ruolo normale possono produrre doman
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