CCNI MIUR 08.04.2016
Titolo I - Personale docente
1. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.
2. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.vo n. 297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità o negli ambiti comprendenti dette scuole.
3. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
4. I posti di cui al presente articolo sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all'albo dei medesimi.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.