CCNI MIUR 08.04.2016
Titolo III - Disposizioni generali personale A.T.A.
1. Le disposizioni relative alla mobilità per l'a.s. 2016/17, contenute nel presente titolo, si applicano al personale A.T.A. appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, ivi compresi:
• il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli ATA in attuazione dell'art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell'art. 14, comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012.
• Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui al precedente art. 47 comma 1 punti II e IV, rispetto all'ultima scuola di servizio nell'a.s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli ATA. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all'art.47 comma 1 punti II e IV.
• il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell'articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007.
• il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009.
Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.