CCNI MIUR 08.04.2016
Titolo III - Disposizioni generali personale A.T.A.
1. Le operazioni di mobilità del personale ATA sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale ATA, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, che ha perso la propria sede di titolarità è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.
2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Il personale che cessa dal collocamento fuori ruolo ha diritto all'assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre se utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima, all'assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, garantendo, comunque, all'interessato di produ
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