CCNI MIUR 08.04.2016
Titolo III - Disposizioni generali personale A.T.A.
1. Sistema delle precedenze
Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I) Disabilità e gravi motivi di salute
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al personale ATA che si trovi nelle seguenti condizioni:
- personale non vedente;
- personale emodializzato;
II) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
Il personale ATA trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. 41
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche s
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