IperTesto Unico IperTesto Unico

Regolamento Consiglio dell'Unione Europea 27.04.2016, n. 679

Regolamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (G.U. Unione europea 04.05.2016, n. L 119/1)

Capo IV - Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

Sezione 5 - Codici di condotta e certificazione

Art. 40 - Codici di condotta

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:

a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;

b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;

c) la raccolta dei dati personali;

d) la pseudonimizzazione dei dati personali;

e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;

f) l'esercizio dei diritti degli interessati;

g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore;

h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32;

i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato;

j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o

k) le procedur

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.