Regolamento Consiglio dell'Unione Europea 27.04.2016, n. 679
Capo IV - Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Sezione 5 - Codici di condotta e certificazione
1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:
a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;
b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;
c) la raccolta dei dati personali;
d) la pseudonimizzazione dei dati personali;
e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;
f) l'esercizio dei diritti degli interessati;
g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore;
h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32;
i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato;
j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o
k) le procedur
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