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Regolamento Consiglio dell'Unione Europea 27.04.2016, n. 679

Regolamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (G.U. Unione europea 04.05.2016, n. L 119/1)

Capo VI - Autorità di controllo indipendenti

Sezione 1 - Indipendenza

Art. 53 - Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo

1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

- dal rispettivo parlamento;

- dal rispettivo governo;

- dal rispettivo capo di Stato; oppure

- da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.

4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

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