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Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici. (G.U. 19.04.2016, n. 91 - S.O.)

Allegato II - Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164 comma 1 (Allegato II dir. 23)

Le disposizioni del presente codice che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164, comma 1, si applicano alle seguenti attività:

1) per quanto riguarda il gas e l'energia termica:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e 3 del presente allegato;

ii) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Ai fini del presente codice «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato;

2) per quanto riguarda l'elettricità:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con l'e

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