Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50
Allegato V - Caratteristiche relative alla pubblicazione (Allegato VIII dir. 24; Allegato IX dir. 25)
1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129, 140, e 151 per gli appalti nei settori speciali sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:
a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129, 140, e 151 per gli appalti nei settori speciali sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori qualora per i settori ordinari si tratti di avvisi di preinformazione ovvero per i settori speciali si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articoli 70 e 127.
Inoltre le stazioni appaltanti possono divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
b) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma alle stazioni appaltanti la pubblicazione di cui agli articoli 72 e 127.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
a) Salvo se altrimenti disposto dagli articolo 74, commi 2 e 3, le stazioni appaltanti pubblicano integralmente i documenti di gara su internet.
b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 70, ovvero avvisi periodici, di cui all'articolo 127, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonchè ogni altra utile informazione come pun
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