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Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici. (G.U. 19.04.2016, n. 91 - S.O.)

Parte II - Contratti di appalto per lavori servizi e forniture

Titolo III - Procedura di affidamento

Capo III - Svolgimento delle procedure per i settori ordinari

Sezione II - Selezione delle offerte

Art. 92 - Riduzione del numero di offerte e soluzioni

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

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