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Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici. (G.U. 19.04.2016, n. 91 - S.O.)

Parte II - Contratti di appalto per lavori servizi e forniture

Titolo VI - Regimi particolari di appalto

Capo I - Appalti nei settori speciali

Sezione II - Procedure di scelta del contraente

Art. 132 - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 e ai seguenti commi

2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione.

3. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui agli articoli 134 e 136.

4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui agli articoli 134 e 136. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per is

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