IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici. (G.U. 19.04.2016, n. 91 - S.O.)

Parte II - Contratti di appalto per lavori servizi e forniture

Titolo VI - Regimi particolari di appalto

Capo IV - Concorsi di progettazione e di idee

Art. 155 - Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione

1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:

a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;

b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;

c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;

d) assume le decisioni anche a maggioranza;

e) redige i verbali delle singole riunioni;

f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;

g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione ap

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.