Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50
Parte IV - Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento 448
Titolo III - Contraente generale
1. La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c). 449
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale.
[3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC.] 450
4. Per la partecipazione alle pro
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