Ordinanza MIUR 08.04.2016, n. 241
Titolo I - Disposizioni comuni
1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Istanze On Line e reperibili nel sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17.
Il diritto all'attribuzione del punteggio "una tantum" (allegato D, tabella A, lett. D); allegato D, tabella B, lett. D); allegato E, tabella A, lett. F) del C.C.N.I. mobilità, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nella sezione Istanze On Line o nel nell'apposita sezione Mobilità 16/17 del sito MIUR, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella nota 5 ter del C.C.N.I..
4. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti 4 .
Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione.
In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa
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