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Ordinanza MIUR 08.04.2016, n. 241

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. anno scolastico 2016/2017.

Titolo II - Personale docente

Art. 15 - Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

1. In considerazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 193, della legge 13 luglio 2015, n. 107 la mobilità professionale dell'a.s. 2016/17 avviene ancora sulla base delle classi di concorso delle scuole secondarie definite dal D.M. n. 354 del 10.8.1998, integrato dal D.M. n. 448 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso.

2. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

3. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

4. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

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