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Ordinanza MIUR 19.04.2016, prot. n. 252

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2015/2016.

Art. 11 - Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale o dal Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e l'eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a SIDI, utilizzando le specifiche funzioni dell'area esami di Stato.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2016, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Nei casi di assenza successivamente all'espletamento delle prove scritte, il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.

6. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile

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