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Decreto MIUR 01.12.2016, n. 948

Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

Art. 2 - Offerta formativa

1. I percorsi di cui al presente decreto sono istituiti ed attivati per l'anno accademico 2016/2017, dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto del Ministero.

2. L'offerta formativa per i percorsi di specializzazione è inserita dagli Atenei, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella relativa banca dati del Ministero (RAD e AVA/SUA-CDS), ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del DM 270/2004, ed in conformità al DM 249/2010, nonché alle disposizioni di cui al presente decreto.

3. Il Coreco, integrato dagli Atenei che hanno presentato l'offerta formativa e dal dirigente preposto all'USR, valuta la congruenza dell'offerta formativa rispetto a quanto disposto dal DM 249/2010 e dal presente decreto. Il parere positivo è inserito nella banca dati dell'offerta formativa ed è atto presupposto e necessario ai successivi adempimenti.

4. Sulla base delle delibere adottate dai Coreco, nella composizione di cui al comma 3, e tenendo conto del fabbisogno nazionale, determinato ai sensi dell'articolo 5, commi l e 2, del DM 249/2010, il Ministero con decreto autorizza i percorsi e ripartisce il contingente dei posti tra gli Atenei. La Direzione generale del personale scolastico comunica ai dirigenti preposti agli USR i rispettivi contingenti per posti di sostegno, ripartiti tra scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.

5. L'attivazione dei percorsi di cui al comma 4 rappresenta un obbligo per gli Atenei nel caso di presenza di aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito delle prove di accesso.

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