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Decreto MIUR 01.12.2016, n. 948

Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

Art. 3 - Requisiti per la formulazione della proposta di offerta formativa

1. Gli Atenei propongono l'offerta formativa ai sensi dell'articolo 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del DM Sostegno, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

a) le sedi proposte per lo svolgimento dei corsi di specializzazione devono essere accreditate per attività didattiche in presenza, ai sensi dell'articolo 3 del DM 47/2013;

b) il termine dei percorsi, incluso lo svolgimento dell'esame finale, deve essere previsto entro e non oltre il termine dell'anno accademico 2016/2017;

c) deve essere consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospenderne la frequenza;

d) la possibilità di iscrizione, ove inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito, per i soggetti di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

e) la percentuale della quota di iscrizione da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio non può essere inferiore al 10% del totale accertato;

f) la proposta deve specificare il numero massimo e minimo di aspiranti, per ciascun grado.

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