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Decreto MIUR 01.12.2016, n. 948

Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

Art. 4 - Disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

2. I test preliminari e le prove scritte di accesso ai percorsi di specializzazione sono predisposti ed espletati da ciascuna Università, garantendo l'anonimato dei candidati.

3. I test preliminari sono calendarizzati in date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione, con decreto del Ministro.

4. II calendario delle prove scritte o pratiche è pubblicato dalle commissioni entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare. Le prove orali hanno inizio non prima di sette giorni successivi alla data in cui il relativo calendario ò reso pubblico.

5. I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazioni sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente decreto, prioritariamente presso il medesimo Ateneo.

6. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere, in nessun caso, integrata da altri candidati.

7. I candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati negli anni accademici pregressi possono, a domanda, riprendere la frequenza del percorso nei corsi di cui al presente decreto, col riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti, prioritariamente presso il medesimo Ateneo.

8. Ai candidati collocati in graduatoria di merito, ol

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