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Decreto MIUR 01.12.2016, n. 948

Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

Formula iniziale

Il Ministro

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni, ed, in particolare, l'articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera j), e al comma 6";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 110, che prevede che, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, alle procedure concorsuali possano accedere, p

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