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Decreto legge 23.12.2016, n. 237

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (G.U. 23.12.2016, n. 299)

Capo I - Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Art. 2 - Caratteristiche degli strumenti finanziari

1. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

c) sono a tasso fisso;

d) sono denominati in euro;

e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

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