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Decreto legge 23.12.2016, n. 237

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (G.U. 23.12.2016, n. 299)

Capo I - Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Art. 5 - Garanzia dello Stato

1. La garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.

3. Per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1.

4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.

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