Decreto legge 23.12.2016, n. 237
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (G.U. 23.12.2016, n. 299)
Capo II - Interventi di rafforzamento patrimoniale
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 15, l'Autorità competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente.
2. L'Autorità competente può chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso.
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