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Decreto legge 23.12.2016, n. 237

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (G.U. 23.12.2016, n. 299)

Capo II - Interventi di rafforzamento patrimoniale

Art. 18 - Realizzazione dell'intervento

1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte dell'Autorità competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.

2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformità con quanto previsto dall'articolo 22.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresì:

a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;

b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive;

c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.

4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'Allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strum

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