Decreto legge 23.12.2016, n. 237
Capo IV - Misure urgenti per il settore bancario
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1-bis, è sostituito dal seguente «Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilità ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.»;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità , la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilità della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.
1-quater. Quando le garanzie
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