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Decreto legge 23.12.2016, n. 237

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (G.U. 23.12.2016, n. 299)

Capo IV - Misure urgenti per il settore bancario

Art. 26 ter - Temporanea irrilevanza dei limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate

1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 14,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 10,9 milioni di euro per l'anno 2018, in 21,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 29,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 21,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 19,6 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ri

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