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Circolare INPS 29.02.2016, n. 45

Articolo 1, commi 279, 281 e 299 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto - Proroga del termine di presentazione delle domande. Regime sperimentale donna. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Supplemento ordinario n. 70, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

L'art. 1, comma 279, della predetta legge, posticipa al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2015 (previsto dall'art. 1, c. 115, della legge n. 190 del 2014), il termine ultimo per la presentazione all'Inps della domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali, previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte degli assicurati Inps e Inail collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dall'attività lavorativa.

Il successivo comma 281 riguarda l'ambito temporale di applicazione della c.d. "opzione donna" che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo. In particolare la disposizione in esame è volta a consentire l'accesso alla pensione anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva al 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.

Il comma 299 estende le disposizioni impartite dall'art. 1, comma 113 della legge n. 190/2014 di esclusione delle riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, della legge n. 214 del 2011 (riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l'applicazione della normativa in argomento.

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amiant

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