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Decreto Direttoriale MIUR 23.02.2016, prot. n. 105

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria. (G.U. 26.02.2016, n. 16)

Art. 9 - Graduatorie

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g, della Legge.

2. La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale ed è pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.

3. La validità temporale della graduatoria di merito è disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo Unico come modificato dalla Legge.

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