Decreto Direttoriale MIUR 23.02.2016, prot. n. 106
1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 9 e in regola con la prescritta documentazione è assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui all'art. 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della legge.
2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della legge e sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato dal decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.
3. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.