Decreto Direttoriale MIUR 23.02.2016, prot. n. 106
1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g), della legge.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, i candidati per gli ambiti disciplinari verticali sono collocati in una graduatoria concorsuale comune a ciascun ambito disciplinare nel limite massimo corrispondente alla somma dei posti banditi per ciascuna delle classi di concorso costitutive dell'ambito stesso con una maggiorazione massima del dieci per cento, ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, per le classi di concorso per le quali, ai sensi dell'art. 400 del Testo unico, così come modificato dalla legge, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
4. La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale ed è pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
5. La validità temporale della graduatoria di merito è disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo unico come modificato dalla legge.
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