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Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24.02.2016

Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. (G.U. 05.04.2016, n. 79)

Formula iniziale

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla gestione separata, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 257/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che adottassero o prendessero in affidamento preadottivo un minore, prevedeva l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che ha aggiunto l'art. 64-bis al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a mente del quale in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetti un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia "alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

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