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Decreto MIUR 23.02.2016, prot. n. 93

Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento.

Art. 3 - Ambiti disciplinari orizzontali

1. Ai fini dello snellimento e dell'ottimizzazione delle procedure di abilitazione e delle procedure concorsuali per titoli ed esami del personale docente sono costituiti, mediante aggregazione di classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, i seguenti ambiti disciplinari orizzontali:

a) AD 06 per aggregazione delle classi A18 (Filosofia e scienze umane) e A19 (Filosofia e storia);

b) AD 07 per aggregazione delle classi A26 (Matematica), A20 (Fisica) e A27 (Matematica e fisica);

c) AD 08 per aggregazione dell'ambito disciplinare verticale AD 04 e delle classi A11 (Discipline letterarie e latino) e A13 (Discipline letterarie, latino e greco).

2. L'articolazione delle prove di accesso alle procedure di abilitazione concernenti gli ambiti disciplinari di cui al comma 1, è definita nel relativo decreto del Ministro, in analogia con quanto disposto dal presente decreto.

3. Per gli ambiti disciplinari di cui al comma 1, le prove concorsuali sono articolate secondo quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del Testo unico.

4. All'esito della procedura di valutazione dei titoli, i candidati delle procedure di cui al comma 3 sono collocati nelle rispettive graduatorie nel limite massimo corrispondente ai posti banditi per le distinte classi di concorso, o ambito verticale AD 04, con una maggiorazione massima del dieci per cento, ai fini di ottemperare a quanto prescritto all'articolo 400, comma 15, del Testo unico.

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