Nota MIUR 02.02.2016, prot. n. 3096
Indicazioni relative ai convegni con diritto di esonero.
Come è noto, ai sensi dell'art. 453 del D.lgs 297/94, il personale della scuola può essere autorizzato, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e iniziative promosse da enti e associazioni. Inoltre, ai sensi del comma 11 dell'art. 26 della legge 448/98, il personale, per la partecipazione a tali eventi, può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.
Tale disposizione, che non riguarda le attività formative disciplinate dall'art. 64 del CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007, ma che si integra con le medesime, è finalizzata a consentire ai docenti un'ulteriore possibilità di arricchimento e di crescita professionale, nell'ambito delle attuali disposizioni in materia.
Pertanto, secondo quanto previsto dal DM 177/2000 art. 2 comma 5, le singole iniziative formative promosse da soggetti definitivamente accreditati come enti di formazione da parte del Miur ai sensi della Direttiva 90/2003 sono riconosciute dall'amministrazione scolastica e quindi non necessitano di specifico esonero.
Iniziative promosse da enti accreditati
Le iniziative in parola possono essere organizzate dagli enti di formazione accreditati da questa Direzione ai sensi della Direttiva ministeriale n. 90 del 1 dicembre 2003, il cui elenco aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web: http://archivio.pubblica.istruzione.il/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml.
Inoltre tali iniziative possono essere proposte dalle Università e dalle istituzioni accademiche nonché dagli enti di Ricerca promossi e riconosciuti da questo Ministero. Gli elenchi delle istituzioni universitarie e di ricerca possono essere consultati per quanto riguarda le Università nel sito: www.crui.it e per quanto riguarda gli enti di ricerca nel portale Ricerca del sito del Miur (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ric
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